1. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi, le scuole dell'infanzia e i servizi innovativi e sperimentali costituiscono, nella loro autonomia e specificità, la sede primaria dei processi di educazione e di istruzione per l'attuazione dei diritti previsti all'articolo 1 della presente legge.
2. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi innovativi e sperimentali di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale, di cui al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
3. Il sistema integrato per l'infanzia comprende azioni di sostegno alla genitorialità, per agevolare la funzione educativa delle famiglie.
4. Il sistema integrato per l'infanzia favorisce la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le loro funzioni di cura e di educazione.